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Danno da vacanza rovinata. Quali tutele per il turista?

Autore: Dott. Pierluigi D'Apuzzo | Pubblicato Giugno 2015 in Attualità

La vacanza a lungo attesa può trasformarsi in un vero e proprio incubo quando qualcosa va storto: ritardi, cancellazione voli, alberghi lussuosi sul depliant che si rivelano catapecchie nella realtà, bagagli smarriti, agenzie di viaggi fantasma. Spesso il turista intraprende un viaggio senza conoscere i propri diritti e, quindi, quando si trova in difficoltà, non sa come comportarsi e a chi rivolgersi.

COSA SONO I PACCHETTI TURISTICI?
Per pacchetto turistico si intende un viaggio, una vacanza o un circuito “tutto compreso” che contenga la combinazione, da chiunque e in qualunque modo realizzata, di almeno due dei seguenti elementi:
• trasporto (es. volo aereo, treno, traghetto…);
• alloggio (es. camera, albergo, residence…);
• servizi turistici ( es. visite guidate, serate di animazione…).
Il viaggio o la vacanza devono avere una durata superiore alle 24 ore, o comprendere almeno una notte, e – per avere diritto alla tutela del Codice del Turismo - devono essere venduti in Italia.
INADEMPIMENTO, RECLAMI, DANNO DA VACANZA ROVINATA.
E se qualcosa va storto? Le responsabilità del mancato o inesatto adempimento di quanto previsto nel contratto possono ricadere sia sul venditore sia sull’organizzazione, a meno che questi non dimostrino che le prestazioni sono divenute impossibili per cause non imputabili.
Il tour Operator, o l’organizzazione, è responsabile di ogni problema relativo alla qualità dei servizi e degli inadempimenti causati dai fornitori da lui scelti (albergatori, compagnie aeree, guide, ecc.) nei confronti dei quali dovrà rivalersi dopo aver risarcito il turista.
L’agenzia di viaggi, o il venditore, è responsabile in quanto mandatario e quindi soltanto per il corretto adempimento delle formalità di vendita, prenotazione e informazione del turista.

Una volta verificata e documentata l’inadempienza (con fotografie, filmati o raccogliendo testimonianze di altri turisti e con qualsiasi tipo di documentazione), occorre presentare un reclamo per richiedere un equo risarcimento. E’ importante che ogni contestazione sia consegnata immediatamente e per iscritto già nel luogo di villeggiatura, presso un rappresentante locale dell’organizzazione, affinché ponga subito rimedio al disservizio, se possibile.
Qualora non fosse possibile correggere in itinere le eventuali inadempienze, o nel caso i rimedi apportati fossero insoddisfacenti, il turista, tornato a casa, può inviare un reclamo scritto con raccomandata a/r al Tour Operator o al venditore, a seconda delle responsabilità. La raccomandata di reclamo deve essere inviata entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla data del rientro. Questa contestazione può essere considerata come una vera e propria lettera di messa in mora se viene indicato il termine entro il quale si invita la controparte a rispondere: decorso tale termine il turista può intraprendere azioni legali a tutela dei propri diritti.
Se la vacanza si rivela, oltre che una delusione, una vera e propria fonte di stress per le aspettative completamente disattese o per inadempimento dei termini di contratto, è possibile richiedere, oltre all’equo rimborso patrimoniale, il “danno da vacanza rovinata”: una sorta di risarcimento per il disagio psico-fisico subito.