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Vendita di immobili ereditati e diritti di prelazione

Autore: avv. Patrizia Cappiello | Pubblicato Agosto 2018 in Attualità

Ho ereditato insieme a mio fratello e mia sorella l’appartamento  di un vecchio zio. Ho saputo che mia sorella vorrebbe vendere la sua quota.  Ho il diritto di prelazione?

Quando si apre una successione mortis cau­sa può capitare che i beni ereditari restino in comunione tra gli eredi in attesa che sia effet­tuata la divisione. Non vi è alcun obbligo di scioglimen­to della comunione, i comproprietari sceglieranno se sciogliere la comunione, come e, sopratutto, quando.
Nell’ipotesi in cui uno degli eredi voglia alienare la propria quota di eredità, gli altri hanno diritto di esse­re preferiti se offriranno le stesse condizioni che sono state offerte da terzi estranei. L’istituto della prela­zione ereditaria è regolato dall’art. 732 c.c., il qua­le dispone che: “Il coerede, che vuol alienare a un estraneo la sua quota o parte di essa, deve notificare la proposta di alienazione, indicandone il prezzo, agli altri coeredi, i quali hanno diritto di prelazione. Que­sto diritto deve essere esercitato nel termine di due mesi dall’ultima delle notifi­cazioni. In mancanza della notificazione, i coeredi hanno diritto di riscattare la quota dall’ac­quirente e da ogni successivo avente causa, finché dura lo stato di comunio­ne ereditaria”.
Il mo­tivo per c u i il legislatore ha previsto il diritto di prelazione a favore degli eredi è dovuto sia all’esigenza di evitare l’ingres­so di estranei nella comunione ereditaria, sia nell’esi­genza di evitare che il patrimonio familiare sia disper­so.
La prelazione ereditaria è riconosciuta a favore di tutti gli altri coeredi ed è a carico dell’erede che vuole vendere. La prelazione ereditaria non è applicabile ad una comunione ordinaria, cioè una comunione non nata da una successione mortis causa, non opera più neanche nel caso in cui non esiste più la comunione ereditaria, come quando, ad esempio, è stata effettuata la divisione. In altri termini, dopo che è stata effettuata la divisione, l’erede può vendere a chiunque i beni che ha ricevuto con la divisione.
Infine, come già detto, è bene precisare che la pre­lazione ereditaria si applica solo se è trasferita a titolo oneroso, quindi in caso di vendita dell’intera quota ereditaria o di parte di questa. Pertanto, la prelazio­ne non si applica nel caso in cui il trasferimento avviene con donazione.