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I genitori rispondono del reato del figlio minorenne?

Autore: avv. Patrizia Cappiello | Pubblicato Settembre 2018 in Cultura

La responsabilità penale è personale: chi commet­te un reato deve risponderne in prima persona, non è possibile che vada in carcere un’altra persona al posto suo, questo vale anche quando a compiere il fatto sia un minorenne.
Più precisamente, chi non ha compiuto ancora i quat­tordici anni non può essere punito penalmente ma, se il giudice lo ritiene pericoloso e il fatto è particolarmente grave, può porlo in libertà vigilata oppure ordinare il suo ricovero in riformatorio. Nel caso in cui il minore ha com­piuto i quattordici anni ma non i diciotto, risponde del re­ato soltanto se in giudizio verrà dimostrata la sua capacità di intendere e di volere, in questo caso, risponderà come fosse un maggiorenne, ma la pena gli verrà comunque ridotta.
Diverso, invece, è il discorso riguardante le conse­guenze civili del reato, quasi tutti i reati, infatti, com­portano delle conseguenze di tipo economico, cioè il risarcimento dovuto alla vittima, che potrà essere paga­to anche da chi non ha commesso il crimine. In tal caso la responsabilità civile può ricadere sui genitori che sono responsabili del danno derivante dal fatto ille­cito dei figli minori soggetti alla loro tutela e che abita­no con essi e che dovranno risponderne con i beni e le risorse di loro proprietà.
L’articolo 2048 del codice civile stabilisce che i geni­tori sono responsabili del danno causato dal fatto il­lecito dei figli minori non emancipati che abitano con essi, a meno che non provino di non avere potuto impedi­re il fatto. La Suprema Corte di Cassazione, con la senten­za n. 26.200 del 2011, ha precisato che i genitori posso­no evitare di risarcire personalmente il danno provocato dal figlio minorenne se dimostrano nel corso della causa di avere impartito al figlio una buona educazione e di avere esercitato su di lui una vigilanza adeguata, in conformità alle condizioni sociali, familiari, all’età, al ca­rattere e all?indole del minore. A seconda dei singoli casi, le modalità con cui il figlio minore ha commesso il fatto illecito possono anche essere sufficienti a rivelare l’insuf­ficienza dell’educazione e della maturità del minore ed il mancato adempimento, da parte dei genitori, dei loro doveri di educazione e sorveglianza.