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Danno da licenziamento per riduzione personale

Autore: Avv. Patrizia Cappiello | Pubblicato Marzo 2016 in Cultura

Mio marito è stato licenziato tre mesi fa per “riduzione del personale, non essendo più possibile utilizzare la sua opera in altro settore aziendale”. Abbiamo saputo che al suo posto è già stato assunto un nuovo dipendente, può riottenere il suo lavoro?

Quando il licenziamento per riduzione del personale riguarda solo i dipendenti occupati in una singola attività che, per esigenze tecniche ed organizzative, è venuta meno, il lavoratore non può appellarsi a situazioni personali per spingere ad indirizzare il procedimento di licenziamento verso altri dipendenti. Esiste comunque la trasposizione di un diritto di prelazione a vantaggio del lavoratore licenziato, che si ha nei sei mesi successivi al licenziamento e prende il nome di diritto di precedenza nei confronti dell’occupazione che svolgeva. In pratica, se l’azienda decide di riassumere nei sei mesi successivi dovrà riconoscere un diritto di precedenza al lavoratore precedentemente licenziato (art. 15 della L. 264 del 1949), stante il risarcimento del danno ma non la riassunzione immediata del lavoratore come avviene in altre fattispecie. Pertanto, la violazione del diritto di precedenza all’assunzione, stabilito da un contratto collettivo, dà diritto, in capo al lavoratore, solo al risarcimento del danno, determinato equitativamente dal giudice, e non già alla costituzione autoritativa del rapporto..