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Incidente stradale per malore: chi risarcisce?

Autore: FONTE laleggepertutti.it a cura di Ferraiuolo Giuseppe | Pubblicato Febbraio 2018 in Scelti per te

Caso fortuito alla guida dell’auto: è responsabile il conducente per il colpo di sonno o per l’improvviso dolore o l’appannamento della vista?
Immaginiamo di uscire fuori dalla corsia di marcia e di andare a sbattere contro un’altra macchina proveniente dal senso opposto perché, d’un tratto, ci si è appannata la vista o perché abbiamo sentito un forte dolore al torace che ci ha impedito di tenere sotto controllo lo sterzo: chi risarcisce il danno provocato all’altro conducente? E se, in conseguenza di ciò, l’assicurazione volesse aumentarci di una classe il premio? Quando si pensa alla responsabilità automobilistica per gli incidenti stradali si ragiona sempre in termini di violazione delle norme del codice della strada, ma gli scontri possono verificarsi anche per eventi apparentemente improvvisi e inevitabili, non certo voluti dal conducente (come invece è cosciente dell’eccesso di velocità): un colpo di sonno, un dolore cardiaco molto forte sono situazioni che non si possono certo prevedere. In caso di incidente stradale per malore chi risarcisce i danni? Ecco cosa stabiliscono, a riguardo, la normativa e la giurisprudenza.
Il conducente colpito da malore risponde dell’incidente?
Possiamo sinteticamente rispondere in questo modo, salvo quanto preciseremo più in avanti. Se il malore, benché improvviso, era prevedibile, perché ricorrente nel guidatore o perché affetto da una particolare patologia, questi è responsabile dell’incidente stradale. Allo stesso modo è responsabile se il malore è determinato da una stanchezza fisica, sonno fisiologico o stato di ubriachezza.
Il conducente è giustificato e, quindi, non responsabile, solo se il malore improvviso è ricollegabile a un evento patologico eccezionale, imprevedibile e inevitabile. In tal caso siamo nell’ambito del cosiddetto «caso fortuito».
Il malore improvviso deve essere plausibile
La regola è quindi che il malore improvviso esonera dalla responsabilità. Poiché l’onere della prova spetta sempre al danneggiante, sarà questi a dover dare la prova del problema fisico. Il che non è sempre facile, specie quando si tratta di fenomeni occasionali che non lasciano alcuna traccia da un punto di vista clinico-radiologico. In questi casi, quando non si riesce a spiegare un dolore o un appannamento della vista, il rischio è di essere dichiarati responsabili pur non avendo alcuna colpa.
La Cassazione ha detto poi [1] che il malore deve essere plausibile sulla base delle condizioni psicofisiche del conducente come, ad esempio, l’età.
I giudici non si prendono in giro facilmente. Il conducente che accusa un malore e dopo l’incidente torna a casa risulta poco credibile [2].
Il colpo di sonno
Il colpo di sonno non è considerato un «caso fortuito» se il conducente si è messo alla guida in condizioni di spossatezza o in orari particolarmente controindicati. Chi fa lunghe tratte o ha alle spalle una veglia ha l’obbligo di desistere dalla guida o di sostare e riposare anche qualora non dovesse avvertire i sintomi del sonno. A tal proposito è bene anche controllare che il conducente non stia assumendo farmaci che possono comportare alterazione della concentrazione o stati di torpore: sarà lui stesso il responsabile, anche se non ne poteva fare a meno perché prescrittigli dal medico; in tal caso è tenuto ad astenersi dalla guida e farsi accompagnare da altri.
Alcune sentenze
Cassazione penale, sez. IV, 22/04/2016,  n. 24132 
Quando l’omicidio colposo è stato causato da perdita di controllo del veicolo l’imputato deve dimostrare con elementi concreti la tesi del malore
In tema di omicidio colposo determinato dalla perdita di controllo di un autoveicolo, qualora venga prospettata dall’imputato la tesi difensiva del malore improvviso – da inquadrarsi nella nozione di infermità incidente sulla capacità intellettiva e volitiva del soggetto come prevista dall’art. 88 c.p. e non all’ipotesi di caso fortuito di cui all’art. 45 stesso codice – il giudice di merito può correttamente disattenderla in assenza di elementi concreti capaci di renderla plausibile (ad esempio l’età o le condizioni psico- fisiche dell’imputato) e in presenza, peraltro, di elementi idonei a far ritenere che la perdita di controllo del veicolo sia stata determinata da un altro fattore non imprevedibile, quale un improvviso colpo di sonno dovuto a uno stato di spossatezza per lunga veglia, che avrebbe dovuto indurre il conducente a desistere dalla guida (fattispecie in cui la Corte ha rigettato il ricorso avverso la sentenza di condanna in cui si prospettava la mancata considerazione della tesi del malore, evidenziando che nella motivazione della decisione erano state indicate in modo satisfattivo le ragioni che ostavano alla configurabilità del malore: in particolare, assenza di precedenti e mancato riscontro sanitario, condizioni dell’imputata all’atto dell’arrivo dei soccorsi, dichiarazioni dei testimoni sulle circostanze dell’incidente e sulle condizioni dell’imputata).
Cassazione penale, sez. IV, 30/10/2001,  n. 41097
In tema di omicidio colposo dovuto a perdita di controllo della guida di un autoveicolo, qualora venga addotta dall’imputato, a spiegazione del fatto, la tesi difensiva del malore improvviso – da riguardarsi, in linea di diritto, come riconducibile non al caso fortuito di cui all art. 45 c.p. ma alla nozione di infermità incidente sulla capacità intellettiva e volitiva del soggetto, quale prevista dall’art. 88 stesso codice – rettamente la tesi suddetta viene disattesa dal giudice di merito in assenza di qualsivoglia elemento che valga a renderla concretamente plausibile (in particolare con riguardo all’età ed alle condizioni fisio – psichiche dell’imputato) ed in presenza, per converso, di elementi alti a far riguardare come plausibile l’ipotesi che la perdita di controllo sia stata, invece, dovuta all’intervento di altro, non imprevedibile, fattore quale (nella specie) un improvviso colpo di sonno determinatosi a cagione di uno stato di spossatezza per lunga veglia, che avrebbe dovuto indurre il conducente a non porsi alla guida dei veicolo ovvero a non proseguire la marcia se non dopo essersi adeguatamente riposato.
Corte Conti reg., (Friuli-Venezia Giulia), sez. giurisd., 18/02/1999,  n. 10
In materia di responsabilità amministrativa conseguente ad incidente automobilistico, configura colpa grave l’essersi posto alla guida dell’autoveicolo di servizio nella volontaria e non autorizzata conduzione personale del veicolo medesimo, in quanto tale comportamento costituisce l’antecedente logico giuridico, con efficienza causale determinante, dell’evento danno, senza che possa venire in considerazione la causa immediata dell’evento medesimo (nella specie, “colpo di sonno” o malore).
Corte Conti reg., (Veneto), sez. giurisd., 03/03/1994,  n. 9
Va esclusa l’esimente della causa di forza maggiore (nella specie un malore invocato dall’autista autore di un incidente) ove la circostanza non sia acclarata ma anzi smentita dal fatto che l’autista abbia fatto ritorno alla sua abitazione alla guida della propria autovettura.
Cassazione penale, sez. IV, 25/09/1990
Nel reato colposo conseguente ad incidente stradale il malore improvviso del conducente di un veicolo va considerato sotto il profilo dell’imputabilità, e non del caso fortuito, poiché il fatto patologico sopprime la capacità di autodeterminazione, con la conseguenza che l’onere della prova non grava sull’imputato, spettando al giudice accertare l’esistenza del malore, in ordine al quale si dovrà tener conto degli elementi accertati e di quegli altri elementi specifici di valutazione che è tenuto ad allegare chi invoca la detta causa di esclusione della colpa.

FONTE laleggepertutti.it