L'amministratore di sostegno assiste e rappresenta una persona non pienamente capace a causa di un'infermità fisica o psichica e che non riesce a provvedere ai propri interessi, quindi i presupposti per la sua nomina consistono nella presenza di una riduzione della capacità di agire in autonomia.
L'istituto è disciplinato dagli articoli 404 e seguenti del codice civile e dalla legge n. 6 del 9 gennaio del 2004 ed è molto utilizzato per dare soccorso a quei soggetti, anche solo temporaneamente in difficoltà, che si trovano nella necessità di compiere atti giuridicamente rilevanti. La norma non richiede un'infermità permanente, anzi specifica che può anche essere temporanea.
L'amministratore di sostegno viene nominato dal Giudice Tutelare con un decreto motivato in cui sono specificati tutti gli atti che dovrà compiere per assistere, prestare sostegno ed eventualmente rappresentare il beneficiario, inoltre dovrà predisporre la relazione e la rendicontazione da presentare al giudice ogni anno. I compiti dell'amministratore solitamente comprendono la gestione economico-finanziaria del patrimonio della persona, come le pensioni, le rendite, i risparmi e le spese, e gli atti personali diretti alla cura e alla salute, come la scelta delle prestazioni sanitarie a cui sottoporsi e dei professionisti a cui rivolgersi.
Il beneficiario non è incapace, ma perderà la capacità di agire per tutti quegli atti che richiedano la rappresentanza o l'assistenza dell'amministratore di sostegno. Il decreto di nomina andrà dunque ad individuare gli atti che il beneficiario potrà continuare a compiere autonomamente e quelli che richiederanno la rappresentanza o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno.
La nomina dell'amministratore può essere chiesta dallo stesso beneficiario nonché dal coniuge, dal convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado e dal pubblico ministero. Ai sensi dell'articolo 408 del codice civile, il beneficiario ha la facoltà di indicare con atto pubblico o scrittura privata autenticata il proprio amministratore di sostegno per il futuro.
I poteri dell'amministratore di sostegno variano molto in ragione di quanto indicato nel decreto di nomina, nei casi in cui l'infermità sia più grave, ad esempio, il giudice potrà prevedere l'incapacità a porre in essere più atti, viceversa ove l'infermità sia lieve il giudice potrà lasciare in capo al beneficiario la capacità di agire rispetto a più tipologie di atti.
L'amministratore, che viene solitamente scelto tra gli stretti familiari, non ha il diritto di essere retribuito, infatti ai sensi del combinato disposto degli articoli 424 e 379 del codice civile l'ufficio dell'amministratore di sostegno è gratuito. Vi sono tuttavia dei casi in cui il Giudice può nominare amministratore "un'altra persona idonea", purché "ne ravvisi l'opportunità o ricorrano gravi motivi", le "altre persone idonee" indicate dall'art. 408 del codice civile sono dei professionisti, spesso avvocati o commercialisti. In questi casi il Giudice può derogare alla presunzione di gratuità dell'ufficio e, considerando l'entità del patrimonio e le difficoltà dell'amministrazione, riconoscere al professionista incaricato un'indennità annuale per il tempo e le risorse dedicate alla gestione del beneficiario e ai suoi interessi.




