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Attualità

Quando la donazione è gravata da un onere

di Redazione · aprile 2025

Quando la donazione è gravata da un onere

La donazione con obbligo di assistenza ha un rilevante valore sociale perché fornisce sicurezza al donante di ricevere assistenza e cure adeguate, evitando l'incertezza che può derivare da altre forme di accordo non formalizzate.

La donazione modale è un contratto di donazione su cui grava un onere a carico del donatario (un modus) il cui contenuto deve essere valutabile economicamente e deve corrispondere ad un interesse, anche non patrimoniale, del donante, pertanto ben può consistere nel suo accudimento, in ogni caso chi riceve il bene non è tenuto al suo adempimento oltre i limiti del valore della cosa donata.

Nella donazione con obbligo di assistenza il donante, al fine di assicurarsi le cure per il resto della propria vita, può imporre al donatario l'impegno all'assistenza morale e materiale o addirittura l'onere del mantenimento.

La donazione modale è disciplinata dall'art. 793 del Codice Civile, secondo cui "La donazione può essere gravata da un onere. Il donatario è tenuto all'adempimento dell'onere entro i limiti del valore della cosa donata. Per l'adempimento dell'onere può agire, oltre il donante, qualsiasi interessato, anche durante la vita del donante stesso".

Nella donazione modale l'onere imposto al donatario rappresenta una vera e propria obbligazione, con la conseguenza che la sua mancata esecuzione, quando sia determinata da inadempimento imputabile al donatario, può essere causa di risoluzione della donazione e il donante, o chi vi abbia interesse, può agire in giudizio per la sua esecuzione.

Per quanto concerne "l'obbligo di assistenza" che il donatario si assume, la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che l'inadempimento degli obblighi di assistenza può giustificare la risoluzione della donazione, sottolineando l'importanza di un'esecuzione puntuale e adeguata degli obblighi contrattuali. In diverse sentenze la Corte ha ribadito che l'obbligo di assistenza non può essere interpretato in modo generico, ma deve essere chiaramente specificato nel contratto di donazione, invero la mancanza di chiarezza sugli obblighi può portare a controversie e difficoltà nell'esecuzione del contratto.