La natura giuridica delle vincite al gioco deve essere individuata facendo riferimento alla normativa sul regime patrimoniale della comunione legale tra i coniugi.
L'art. 177 del Codice Civile stabilisce che costituiscono oggetto della comunione legale:
a) gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali;
b) i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione;
c) i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi, se allo scioglimento della comunione non siano stati consumati ...
L'art. 179 del Codice Civile, invece, elenca i beni che sono esclusi dalla comunione, in quanto beni personali. Vi rientrano quelli di cui il coniuge era proprietario prima del matrimonio, i beni acquisiti successivamente al matrimonio per successione o donazione (salvo diversa volontà del donante o del testatore), quelli di uso strettamente personale o che servono all'esercizio della professione e le somme ottenute a titolo di risarcimento danno. Le vincite al gioco non sono indicate e quindi non rientrano in nessuna delle ipotesi di esclusione previste dalla legge.
La giurisprudenza ha chiarito in diverse occasioni che le somme derivanti da vincite al gioco, anche se conseguite da uno solo dei coniugi, rientrano nella comunione legale dei beni, a condizione che la vincita sia avvenuta durante il matrimonio e sotto il vigore del regime patrimoniale della comunione.
Pertanto, la vincita al gioco rientra nella comunione legale se realizzata nel corso del matrimonio anche se il biglietto sia stato comprato da uno solo dei coniugi, perciò questi è tenuto a condividere la vincita con l'altro coniuge.
Se invece marito e moglie hanno scelto il regime della separazione dei beni la vincita sarà unicamente di chi ha acquistato il gratta e vinci.
a cura dell'Avv. Patrizia Cappiello




