Fra poche settimane nascerà mio figlio, possiamo mettergli il cosiddetto doppio cognome, formato da quello paterno e da quello materno? Dobbiamo rispettare un ordine?
Oggigiorno i genitori possono scegliere se attribuire ai figli entrambi i cognomi oppure, in accordo tra loro, il solo cognome del padre o quello della madre.
La Corte Costituzionale fin dal 1988 ha ritenuto incostituzionale l'imposizione del cognome paterno ai figli ma solo con la sentenza n. 131 del 2022 ha eliminato definitivamente dall'ordinamento giuridico l'automatismo del patronimico stabilendo che l'attribuzione del cognome paterno è incostituzionale sia per l'imposizione ex lege in sé, che viola la parità tra i genitori, sia per il carattere parziale ed unilaterale di un cognome che privilegia un ramo familiare offuscando l'altro.
La Corte ha introdotto la regola dell'assunzione da parte del figlio dei cognomi dei genitori nell'ordine dai medesimi concordato e fatto salvo l'accordo per attribuire il cognome di uno di loro soltanto.
La Corte ha stabilito che: • il cognome del figlio deve comporsi con i cognomi dei genitori; • di comune accordo i genitori possono decidere di attribuire il cognome di uno solo dei genitori; • l'ordine dei cognomi deve essere concordato tra i genitori; • in caso di disaccordo il contrasto potrà essere superato con il ricorso al giudice.
La rivoluzionaria decisione della Corte necessita tuttavia di essere completata da un intervento legislativo che risolva alcuni problemi di ordine pratico e giuridico, ad esempio evitare la crescita esponenziale dei cognomi nel succedersi delle generazioni quando i genitori siano titolari di doppio cognome, e garantire l'unitarietà del cognome dei fratelli e delle sorelle.
In attesa che il legislatore disciplini opportunamente le lacune si può lasciare ai genitori la decisione con la sola raccomandazione di scegliere lo stesso cognome per tutti i figli (cognome vincolato).




