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Attualità

Eredità e donazioni

di Redazione · dicembre 2025

La donazione spesso viene utilizzata per distribuire i propri averi prima della morte e quindi per regolare già in vita la propria successione, è un contratto che deve avvenire per atto pubblico, a meno che abbia ad oggetto un bene mobile e sia di modesto valore.

Il donante può regalare uno o più beni senza correre il rischio che alla sua morte vengano rivendicati solo se il loro valore rientra nella quota disponibile della propria eredità e non leda quelle di legittima.

La legittima è la quota che la legge riserva agli eredi legittimari, cioè a coloro che devono obbligatoriamente succedere alla morte di una persona, come il coniuge e i figli. Costoro ereditano sempre, anche contro il volere del defunto e le donazioni fatte in vita possono essere impugnate dai legittimari se lesive delle quote che spettano loro di diritto.

I nipoti non sono eredi legittimi, a meno che non prendano il posto dei loro genitori premorti, la lesione della legittima si verifica anche se la donazione è fatta con il consenso dei genitori, questi, infatti, potrebbero avere un ripensamento e impugnare l'atto con cui è stata fatta la donazione. Inoltre, anche l'eventuale accordo scritto non avrebbe valore, invero sono nulli gli accordi con cui si dispone in anticipo della propria successione, per cui, se il genitore manifestasse per iscritto il proprio consenso al trasferimento della propria quota di eredità direttamente ai propri figli, tale documento sarebbe nullo e quindi non vincolante.

In conclusione, si può donare ai nipoti ma se si lede la legittima dei figli non si può escludere il pericolo che l'erede leso nei propri diritti possa impugnare l'atto entro dieci anni dalla morte del donante.