Ho acquistato tramite agenzia un biglietto aereo "non rimborsabile" ma a causa di un malore improvviso che mi ha costretto al ricovero in ospedale non sono potuto partire. L'agenzia ha comunicato tempestivamente le mie condizioni chiedendo il rimborso ma è stato emesso un semplice voucher. Posso pretendere il rimborso in denaro?
Il passeggero impossibilitato ad imbarcarsi sul volo aereo, per qualsiasi causa a lui non imputabile, ad esempio per malattia o lutto grave, ha diritto al rimborso del prezzo pagato per l'acquisto del biglietto aereo. L'articolo 945 del Codice della navigazione prevede che il passeggero ha diritto ad ottenere la risoluzione del contratto di trasporto, nonché la restituzione del prezzo pagato per il trasferimento, nel caso in cui sopravvenga un evento a lui non imputabile e che gli impedisce la partenza, questo diritto vale anche nel caso in cui l'evento riguardi uno dei congiunti che dovevano viaggiare con lui.
Se si verifica un evento imprevedibile ed invincibile, tale per cui il passeggero è impossibilitato a viaggiare, egli deve dare tempestiva comunicazione della circostanza impeditiva al vettore affinché questi non subisca un danno e possa provvedere al rimborso del prezzo del biglietto del volo inutilizzato.
L'impossibilità deve essere innanzitutto sopravvenuta, quindi l'evento impeditivo deve verificarsi dopo l'acquisto del biglietto, deve essere comunicata tempestivamente al vettore e provata da parte del passeggero con certificati medici.
Questa fattispecie integra, inoltre, un'ipotesi di impossibilità sopravvenuta nei contratti a prestazioni corrispettive, con conseguente obbligo di restituzione di quanto incassato, secondo le regole della ripetizione dell'indebito ai sensi dell'art. 1463 del Codice Civile, nonché l'impossibilità per la parte che ha ricevuto il pagamento di trattenere la controprestazione.
La clausola tariffaria "non rimborsabile" non si applica nel caso in esame perché attiene, tipicamente, al recesso volontario del passeggero o a rinunce non qualificate e non può rimuovere gli effetti della risoluzione legale prevista dal Codice della navigazione in caso di impossibilità sopravvenuta.




