Creare un account falso su un social network non è di per sè una condotta illegale, iscriversi a Facebook, Instagram o TikTok mediante un nome di fantasia non costituisce alcun illecito, tuttavia se quello che si pubblica viola il regolamento della piattaforma, il social network potrebbe sospendere o disattivare l'account fake.
I problemi sorgono allorquando si utilizzano i profili falsi per sostituirsi a qualcun altro, in questa ipotesi si commette il reato di sostituzione di persona, punito con la reclusione fino a un anno. La norma in esame è contemplata dall'art. 494 del Codice Penale e punisce chi, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, induce taluno in errore sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, ovvero attribuendosi un falso nome, stato o qualità.
La Corte di Cassazione ha stabilito che la condotta di colui che crea e utilizza un profilo su social network, impiegando abusivamente l'immagine di una persona del tutto inconsapevole, associata ad un "nickname" di fantasia e a caratteristiche personali negative, commette il reato di sostituzione di persona. Lo stesso reato si integra anche nell'ipotesi in cui l'identità creata con il profilo falso sia del tutto inesistente ma abbia lo scopo di ingannare qualcuno per trarne un profitto.
Elemento essenziale è l'induzione in errore, purché la falsa identità sia concretamente idonea a incidere sulle relazioni sociali o giuridiche della vittima. Perfino l'attribuzione di un falso stato, purché abbia rilevanza giuridica, può integrare il reato di sostituzione di persona, come avviene ad esempio quando ci si spaccia per maggiorenne o per pubblico ufficiale.
La sostituzione di persona sui social si presta, inoltre, a frequenti ipotesi di concorso con altri reati, quali la diffamazione, la truffa o gli atti persecutori, quando l'impersonificazione costituisca il mezzo per una più ampia e articolata lesione della sfera personale altrui.
Non c'è invece illecito penale qualora il profilo falso non sia in grado di ingannare alcuno, come nell'ipotesi in cui una persona si spacci per Albert Einstein o Maradona.
Neppure pubblicare commenti sui social network utilizzando un profilo falso costituisce reato, sempre che non abbiano un contenuto diffamatorio o ledano la privacy altrui.




