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Quando l'eredità tocca a un minore - diritti e limiti

di Redazione · aprile 2026

Quando l'eredità tocca a un minore - diritti e limiti

L'accettazione dell'eredità è l'atto con cui un erede dichiara formalmente di subentrare nei diritti e nei debiti del defunto. Quando l'erede è un minore l'accettazione deve essere fatta dai genitori o dal tutore e deve essere autorizzata dal giudice tutelare. La legge prevede, per la tutela dei minori, che l'unica forma valida di accettazione sia quella con beneficio di inventario. L'articolo 471 del Codice Civile prescrive che "non si possono accettare le eredità devolute ai minori e agli interdetti, se non col beneficio d'inventario".

L'accettazione con beneficio di inventario produce l'effetto di separare il patrimonio personale del minore da quello ereditato, ciò limita la responsabilità dell'erede a quanto ricevuto dal defunto e non oltre tale valore.

L'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario deve essere seguita dalla successiva redazione dell'inventario, un recente orientamento della Corte di Cassazione ha precisato che il minore acquista la qualità di erede fin dal momento della dichiarazione formale di accettazione resa dal suo rappresentante, pertanto non potrà rinunciare all'eredità una volta raggiunta la maggiore età.

Nell'ipotesi in cui l'eredità non sia stata accettata, il minore rimane nella posizione di chiamato all'eredità e, una volta divenuto maggiorenne, potrà accettare o rinunciare all'eredità nel termine di prescrizione di cui all'art. 480 del Codice Civile, ovvero 10 anni dal giorno dell'apertura della successione.