Uno studente, durante un'ora di supplenza, si è infortunato nel corso di una sfida di braccio di ferro con un compagno di classe. L'insegnante presente e l'istituto scolastico possono essere chiamati a rispondere per mancata vigilanza?
La scuola e, quindi, gli insegnanti, hanno un obbligo di vigilanza sugli alunni, questo principio deriva dall'art. 2048 del Codice Civile, che prevede una responsabilità per i danni causati o subiti dagli studenti mentre sono sotto la sorveglianza dell'insegnante.
L'istituto e i docenti non sono responsabili in via automatica per ogni infortunio che accade in classe ma richiede la prova specifica del difetto di sorveglianza e del nesso causale con l'evento. La vigilanza deve essere seria e attenta ma non può spingersi fino a una garanzia assoluta contro qualsiasi comportamento spontaneo e imprevisto degli studenti. Non si può accusare il docente di non aver esercitato un'adeguata sorveglianza perché ha consentito lo svolgersi di un'attività non connessa all'attività didattica o "rischiosa".
In ogni caso spetta all'attore dimostrare sia la mancata vigilanza, sia la correlazione tra l'omissione del docente e l'evento dannoso. È poco probabile che un giudice consideri l'insegnante responsabile di un fatto improvviso e difficilmente prevedibile come un infortunio durante una gara di braccio di ferro. Se invece emerge che l'insegnante era assente o distratto, non controllava la classe oppure ha tollerato comportamenti pericolosi, allora può esserci responsabilità per culpa in vigilando (mancata sorveglianza).




