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Attualità

Il custode del parcheggio risponde del furto

di Redazione · settembre 2005

Il custode del parcheggio risponde del furto

Nella vita di tutti i giorni accade frequentemente di stipulare un contratto di deposito, basti pensare a ogni volta in cui posteggiamo il nostro autoveicolo in un parcheggio, o lo lasciamo in un rimessaggio, o lo consegniamo al meccanico per effettuarvi delle riparazioni. In tutti questi casi può configurarsi il contratto di deposito con la conseguente nascita dei relativi diritti ed obblighi in capo alle parti. Il contratto di deposito, che è di natura "reale", è disciplinato dagli artt. 1766 e ss. del codice civile ed è il negozio giuridico mediante il quale una parte (depositario), riceve dall'altra (depositante) una cosa mobile con l'obbligo di custodirla e restituirla in natura, per la sua conclusione non è necessario rispettare alcun obbligo di forma, essendo sufficiente la consegna di una determinata cosa allo scopo di custodirla per far sorgere nel depositario l'obbligo della restituzione. La giurisprudenza della Suprema Corte e la dottrina hanno sempre ritenuto che il contratto di posteggio deve essere inquadrato nello schema generale del contratto di deposito, dal quale deriva l'obbligo per il depositario di custodire l'autoveicolo e di restituirlo nello stato in cui è stato consegnato ed ove l'automezzo venga sottratto o danneggiato il diritto al risarcimento del danno per il proprietario. Il contratto di posteggio è concluso nel momento in cui l'autoveicolo viene immesso e lasciato nell'apposito spazio all'interno del parcheggio con il consenso del depositario. Non è necessaria la consegna delle chiavi o il rilascio dello scontrino o il pagamento anticipato del compenso, è sufficiente il solo collocamento dell'autoveicolo nel parcheggio come è stato chiarito dalla Cass. civ. sez. III, 21 giugno 1993, n. 6866.

Spesso ci ritroviamo a sostare la vettura in parcheggi custoditi a pagamento, dove vengono esposti i vari cartelli "Il posteggiatore non si assume responsabilità per eventuali danni o furti", nulla di più falso, tali cartelli non hanno validità e non hanno alcun valore. Alcuna rilevanza deve essere data altresì alle clausole di esclusione della responsabilità contenute nel regolamento del parcheggio. Tali clausole, infatti, configurano un atto limitativo delle obbligazioni tipiche del contratto di deposito con la conseguenza che devono considerarsi inefficaci se non specificamente approvate per iscritto. Il posteggiatore non paga i furti in due casi: 1) Se il furto è stato causato dall'imprudenza del proprietario; 2) Se il parcheggiatore riesce a dimostrare di essere stata vittima inevitabile ad esempio minacciato con un arma.

Le cose da fare quando si subisce un danno sono: 1) Comunicare immediatamente al parcheggiatore i danni subiti, o il furto; 2) Presentare denuncia in Questura; 3) Richiedere al parcheggiatore il risarcimento dei danni mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, se non ha alcun esito dare mandato ad un avvocato.

p. Avv. Patrizia Cappiello