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Attualità

Divisione ereditaria

di Redazione · dicembre 2005

Le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità nella successione sono: il coniuge, i figli legittimi, quelli naturali e gli ascendenti, essi sono i cosiddetti legittimari, e la porzione a loro spettante la quota di legittima. Il valore delle porzioni della massa ereditaria dovute varia a seconda del numero degli eredi che concorrono alla divisione, se ad esempio non vi sono figli, a favore del coniuge è riservata la metà del patrimonio. Se chi muore lascia, oltre al coniuge, un solo figlio, a quest'ultimo è assegnato un terzo del patrimonio ed un altro terzo spetta al coniuge. Quando i figli sono più di uno ad essi complessivamente la legge riserva la metà del patrimonio, mentre al coniuge spetta un quarto, invece se gli unici superstiti sono i figli il totale complessivo a loro spettante è di due terzi. Cosa accade delle porzioni restanti? Cioè del terzo, del quarto o, come nella prima ipotesi, dell'altra metà del patrimonio? Queste quote, individuate da frazioni, rappresentano la cosiddetta porzione disponibile, cioè quella parte del patrimonio ereditario di cui il defunto può disporre liberamente una volta assicurata la quota di legittima ai legittimari. Naturalmente, non sempre e non tutti coloro che decidono di fare testamento per disporre dei rapporti, patrimoniali e non, che si trasmetteranno in dipendenza della loro morte, distribuiscono tale quota; in tal caso essa andrà a frazionarsi in parti uguali fra tutti gli eredi, quando invece vengono nominati eredi soggetti diversi dai legittimari le porzioni a loro spettanti dovranno essere tali da non intaccare le quote di legittima.

Se questi sono i criteri matematici di ripartizione della massa ereditaria nulla toglie a chi redige testamento di non rispettarli, soltanto se le volontà verranno impugnate, e solo nei confronti di chi le impugnerà di diritto, queste subiranno le correzioni stabilite ex lege.

p.Avv. Patrizia Cappiello