Mio marito ed io ci siamo sposati secondo il rito cattolico da diversi anni, da qualche tempo mi sono avvicinata ad un'altra realtà religiosa ed ho deciso di cambiare fede. Mio marito è contrario e ha minacciato di chiedere il divorzio anche perché pensa che la mia scelta potrebbe influenzare i nostri figli. Può farlo?
La Costituzione italiana pone all'art. 29 il matrimonio a base della famiglia, nucleo essenziale della società. Il matrimonio cattolico con effetti civili ha una doppia natura, quella confessionale di sacramento e quella meramente contrattualistica; la separazione, a cui può seguire il divorzio che rappresenta lo scioglimento dei soli effetti civili, può essere chiesta quando si verificano fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole. La conversione di un coniuge ad altra confessione religiosa potrebbe essere considerata un motivo di impedimento ad una normale vita familiare, tuttavia il legislatore garantisce la libertà di religione e la stessa Corte di Cassazione ha stabilito che la libertà di un soggetto di mutare fede non può affievolirsi solo perché è sposato ed ha dei figli. L'appartenenza confessionale di uno dei coniugi, se non viene meno ai doveri familiari, è irrilevante ai fini della separazione perché garantita dall'art. 19 della Costituzione anzi, potrebbe essere motivo di addebito della separazione l'intolleranza del marito verso le nuove convinzioni della moglie.
In un regime matrimoniale di comunione ci sono beni che non fanno parte della comunione?
In seguito alla riforma del Diritto di famiglia, i coniugi possono liberamente determinare il regime patrimoniale e scegliere fra i due tipi previsti dalla legge, quello di separazione e quello di comunione, in quest'ultimo caso restano comunque esclusi dalla comunione, e quindi dall'ingerenza del coniuge: - i beni che ciascun coniuge possedeva prima del matrimonio; - i beni che ciascun coniuge ha ricevuto dopo il matrimonio in donazione o in eredità; - i beni ottenuti a titolo risarcimento danni o di pensione per invalidità; - i beni ad uso strettamente personale o necessari per l'esercizio di una professione; - i beni acquistati vendendo o dando in cambio i beni personali, purché all'atto dell'acquisto venga specificato che non devono entrare nella comunione dei beni.
p.Avv. Patrizia Cappiello



