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Attualità

Tutela del viaggiatore

di Redazione · marzo 2006

Tutela del viaggiatore

Spesso si attende un anno o più prima di poter partire, si accumulano i risparmi, si esaminano guide e itinerari, si sogna e poi, quando arriva il momento tanto desiderato qualcosa va storto ...e non per colpa nostra! La rabbia, lo stress che derivano da disagi e delusioni sono spesso inevitabili ma qualcosa si può fare! Spesso i viaggiatori non sono a conoscenza dei propri diritti o ritengono che non valga la pena farli valere, ma non è sempre così.

In caso di cancellazione del volo il passeggero ha diritto ad avere rimborsato il costo del biglietto non usato, in alternativa il passeggero ha diritto di raggiungere la sua destinazione anche con voli di altre compagnie, seppure in data successiva. Qualora la causa della ritardata partenza sia imputabile alla compagnia aerea, il passeggero avrà diritto a una telefonata/fax al luogo di destinazione, a pasti ed eventuale sistemazione alberghiera in congrua relazione all'attesa che dovrà sostenere. La Carta dei diritti del passeggero del trasporto aereo del 17/2/2005 prevede risarcimenti a meno che il vettore non riesca a provare "circostanze eccezionali" (scioperi e allarmi per la sicurezza, nebbia, pioggia, neve).

Chi rinuncia ad un viaggio su un volo di linea ha diritto al rimborso del prezzo del biglietto solo quando la tariffa è quella piena e la data di partenza non è stata confermata. Se la conferma è invece già stata data, la compagnia aerea ha diritto a trattenere il 25% dell'importo e il 50% nel caso di tariffe scontate.

In caso di ritardo di volo aereo e di perdita di coincidenza, sui voli di linea della stessa compagnia viene di norma garantito un posto sul primo volo disponibile oltre alla possibilità di fare gratuitamente una telefonata/fax/telex al luogo di destinazione, di consumare i pasti proporzionati al tempo di attesa nonché di eventuale pernottamento in albergo. Se il ritardo supera le 5 ore, la Compagnia aerea può proporre il rimborso del biglietto con volo gratuito fino al luogo di partenza.

Se al termine di un volo non si trova il bagaglio si ha diritto ad un rimborso, innanzitutto bisogna recarsi all'Ufficio oggetti smarriti muniti di biglietto aereo e scontrino bagagli, trascorse le prime 24 ore, se il bagaglio smarrito non è stato ancora rintracciato e non si è residenti in quel luogo, alcune compagnie danno subito una certa cifra per le piccole spese urgenti, se poi il bagaglio risulterà definitivamente smarrito, danneggiato o consegnato in ritardo si ha diritto a un risarcimento massimo di € 1.167 per i voli assicurati da compagnie UE. I danni, pena la decadenza, devono essere denunciati alla Compagnia entro 7 gg. in caso di danneggiamento del bagaglio, ed entro 21 gg. per ritardata consegna.

p.Avv. Patrizia Cappiello