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Attualità

Acquisti a domicilio o per corrispondenza: allettanti ma pericolosi!

di Redazione · aprile 2006

Acquisti a domicilio o per corrispondenza: allettanti ma pericolosi!

La vendita diretta, ossia quella negoziata fuori dei locali commerciali, sta avendo buona diffusione perché comoda e persuasiva. Si cerca di cogliere il potenziale acquirente a casa sua, prima che prenda l'iniziativa per un determinato acquisto, e talvolta anche prima che si renda conto di aver bisogno di un certo prodotto!

Le imprese che praticano la vendita a domicilio o per corrispondenza devono essere iscritte nel registro degli esercenti del commercio e i venditori devono avere un tesserino di riconoscimento. Le imprese sono inoltre obbligate a risarcire tutti gli eventuali danni provocati al consumatore dai propri venditori e propagandisti, anche nei casi in cui non siano direttamente legati alle attività di vendita (ad esempio il furto commesso dal venditore nell'appartamento del potenziale acquirente). La garanzia prevista per i prodotti acquistati per corrispondenza è maggiore di quella prevista per gli altri tipi di vendite, tra i vizi del prodotto coperti da questa speciale garanzia sono infatti compresi anche quelli facilmente riconoscibili.

In presenza di difetti il consumatore può scegliere di recedere dal contratto, con la conseguente restituzione del prezzo pagato, oppure di chiedere la sostituzione del prodotto difettoso.

È opportuno distinguere tra le vendite per corrispondenza e quelle effettuate a domicilio, nella prima il contratto si perfeziona a distanza e il consumatore visiona la merce solo nel momento in cui il prodotto gli viene consegnato, nella vendita a domicilio, invece, i prodotti sono proposti al consumatore direttamente nella sua abitazione, è da questo momento che si calcola il termine di 8 giorni per poter esercitare il diritto di recesso.

Il diritto si esercita attraverso l'invio di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla ditta con la quale si è stipulato il contratto.

Una volta che sia stata ricevuta la comunicazione di disdetta del contratto, qualsiasi obbligo d'acquisto e di vendita è interrotto ed il venditore deve restituire le somme ricevute, comprese quelle che sono state inviate a titolo di caparra, ma con l'esclusione di quelle che nel contratto siano state in modo evidente descritte come spese accessorie.

Nel caso di inadempimento il Giudice al quale si ci dovrà rivolgere è quello che ha competenza territoriale nel luogo di residenza o domicilio del consumatore.

p.Avv. Patrizia Cappiello