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Attualità

Quesiti Legali - Spese di registrazione e buche

di Redazione · agosto 2006

I miei genitori hanno vinto una causa civile da circa due anni. Qualche giorno fa hanno ricevuto ciascuno una richiesta di pagamento, con riferimento a quella sentenza, da parte dell'agenzia delle entrate. C'è da pagare una tassa per il fatto che hanno vinto?

Si tratta delle spese per la registrazione della sentenza, infatti questa, proprio come avviene per i contratti, deve essere registrata presso l'Agenzia delle Entrate. Il Codice di Procedura Civile, all'articolo 91, pone le spese giudiziarie a carico della parte soccombente, fra queste, secondo l'orientamento giurisprudenziale, confermato dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 20821 del 2004, va compresa l'imposta di registrazione della sentenza, la quale è riscossa per la fruizione del servizio pubblico dell'amministrazione della giustizia e trova quindi causa immediata nella controversia.

Soggetti obbligati al pagamento sono quelli nel cui interesse è stata richiesta la registrazione, comunque, solidalmente obbligate al pagamento, risultano tutte le parti in causa, indipendentemente dalla soccombenza nel giudizio. È questo il motivo per cui i tuoi genitori hanno ricevuto entrambi la richiesta di pagamento, ciò non significa che siano tenuti a pagare (anche chi ha perso ha ricevuto identico reclamo) e, soprattutto, che debbano farlo tutti, infatti, il versamento effettuato da una delle parti libera gli altri. Inoltre, qualora una delle parti abbia chiesto la registrazione della sentenza e abbia pagato la relativa imposta, ha diritto, in forza della congiunta applicazione delle norme tributarie e civili, a riaverla in tutto o in parte, con azione di regresso.

Tempo fa sono caduto col motorino a causa di una buca su una strada comunale, non sono stato ammesso al risarcimento per mancanza di "insidia e trabocchetto", vorrei sapere cosa significa. Non mi sembra giusto che i comuni non solo non curino lo stato delle proprie strade quanto non rispondano neanche dei danni che provocano.

Presupposto per poter addebitare ai Comuni la responsabilità di un incidente come quello descritto è che la causa non sia né visibile né immaginabile. Non può essere pertanto accolta una domanda di risarcimento del danno nel caso in cui sia emerso che, al momento del sinistro, non sussisteva un pericolo occulto (nella specie, una buca), caratterizzato dalla coesistenza dell'elemento oggettivo della non visibilità e dell'elemento soggettivo della imprevedibilità, ovverosia nel caso in cui, in sede processuale, non sia stato adeguatamente dimostrato che la buca non fosse, in concreto, invisibile.

p. Avv. Patrizia Cappiello