Ad un privato che affitta la propria villa per cerimonie (matrimoni, comunioni ecc.) è permesso utilizzare una ditta di catering per la somministrazione di alimenti e bevande? Se è permesso quali autorizzazioni devono avere rispettivamente il privato e la ditta di catering? Se c'è la preparazione all'interno delle cucine della villa non autorizzata, e si è accertato che c'è stato un corrispettivo in denaro, è configurabile l'attività di somministrazione in assenza della DIA e dell'autorizzazione sanitaria (legge n. 283/62 art. 2)?
Un privato che intende affittare la propria villa in occasione di particolari cerimonie non deve richiedere alcuna autorizzazione al comune, salvo la destinazione d'uso e l'agibilità edilizia. Gli organizzatori invece delle manifestazioni dovranno richiedere le necessarie autorizzazioni in relazione al tipo di manifestazione da svolgere (somministrazione, pubblico spettacolo ecc..). Qualora la somministrazione avvenga tramite catering, la ditta che svolge quest'attività deve essere dotata di propria autorizzazione sanitaria, sia per i mezzi di trasporto dei prodotti che per le attrezzature; tale attività, non rientrante nei parametri numerici di programmazione comunale, può essere iniziata immediatamente previa presentazione della denuncia di inizio di attività, ovviamente con il possesso dei requisiti morali e professionali. Di norma tali attività si limitano a riscaldare i prodotti precedentemente cucinati in laboratori già autorizzati. Su questa problematica è espresso anche il Ministero delle Attività produttive con la risoluzione 11/11/1998 prot. 556099 che si riporta: "In riferimento alla nota sopra emarginata si fa presente che, ad avviso dello scrivente ufficio, l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande non è imputabile al soggetto che si limita ad affittare 'i saloni e il giardino della propria abitazione (...) a persone fisiche che usano la suddetta (...) per particolari cerimonie quali: matrimoni, lauree, feste dei 18 anni', rivolgendosi a 'ditte di catering regolarmente autorizzate che portano e somministrano a propria cura quanto concordato con il locatario'. Quanto sopra, fermo restando, ovviamente, il carattere di sporadicità della locazione, il possesso dell'autorizzazione ex art. 3, comma 6, della legge 25.8.1991, n.287 da parte della ditta che esercita la somministrazione nell'immobile, nonché il rispetto di tutti i requisiti tecnici ed igienico-sanitari prescritti da altre disposizioni normative che ne possano condizionare l'uso da parte del locatario."
Articolo a cura dei consulenti Myllennium - HACCP




