Si ha diffamazione tutte le volte in cui taluno, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, che possiamo definire come il valore sociale di un determinato individuo che può essere leso o messo in pericolo da chiunque attribuisca al soggetto interessato qualità o fatti in qualche modo disonoranti. Non è necessario che il biasimo abbia trovato credito presso coloro che lo hanno appreso, quindi non si esige che la reputazione sia distrutta o diminuita.
Il rispetto sociale è dovuto a chiunque, tutte le persone, in quanto tali, hanno una dignità personale e un diritto all'integrità morale indipendentemente dalla buona o cattiva fama posseduta. Il Codice Penale all'art. 595 punisce la diffamazione con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a circa 1000 euro; se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato la pena è raddoppiata. Il colpevole del delitto non è ammesso a provare, a sua discolpa, la verità o la notorietà del fatto attribuito alla persona offesa.
La norma citata è collocata fra i delitti contro l'onore del codice penale ove sono previsti e puniti i delitti che offendono direttamente beni essenziali dell'individuo e tra questi è ricompreso, per l'appunto, l'onore.
Come posso annullare una donazione?
La donazione è l'atto con il quale una parte (il donante) arricchisce un'altra parte (il donatario), disponendo a favore di essa, e con atto di liberalità, un diritto o assumendo un'obbligazione. Questo è, per esempio, l'atto con cui si regala un bene, oppure ci si obbliga alla prestazione di un vitalizio.
La donazione va necessariamente stipulata in forma pubblica alla presenza di due testimoni, tranne per le donazioni di modico valore. La donazione, per essere valida, deve essere accettata dal donatario.
La donazione può essere revocata per ingratitudine del donatario, quando il donatario si è reso colpevole d'ingiuria grave verso il donante o ha dolosamente arrecato grave pregiudizio al patrimonio di lui o gli ha rifiutato indebitamente gli alimenti dovuti, oppure per sopravvenienza di figli del donante.
p. Avv. Patrizia Cappiello




