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Quesiti Legali - Bollo Auto

di Redazione · novembre 2006

Quesiti Legali - Bollo Auto

Sì, si può ricevere il rimborso per pagamento non dovuto, dove per non dovuto si intende quello effettuato nonostante la mancanza dell'obbligazione tributaria per esistenza del diritto alla "sospensiva" (cessione a concessionari) o a causa di interruzione momentanea (perdita di possesso a seguito di furto con formalità annotata al P.R.A.) ovvero definitiva (cancellazione per demolizione annotata al P.R.A.) come nel caso di specie. La legge 28/2/1983 n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni stabilisce che sono soggetti al pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i natanti iscritti nei rispettivi Pubblici Registri. In caso di pagamento doppio, pagamento eccessivo, o pagamento non dovuto, per ottenere il rimborso si deve produrre istanza ad una delegazione ACI, per chi risiede in Campania va inoltrata alla Regione, settore Finanze e Tributi, sezione Tasse automobilistiche. L'obbligo tributario viene sospeso con effetti decorrenti dal periodo successivo a quello della comunicazione del relativo evento all'Amministrazione competente (es. cessione a concessionario per la rivendita) o della sua annotazione al Pubblico Registro Automobilistico (es. perdita di possesso a seguito di furto, cancellazione a seguito di demolizione, ecc.). All'istanza di rimborso è necessario allegare: l'originale della ricevuta di pagamento, la fotocopia di un documento di riconoscimento e del codice fiscale nonché la documentazione attestante la perdita di possesso, la cessione o la cancellazione per rottamazione.

p. Avv. Patrizia Cappiello