Sì, si può ricevere il rimborso per pagamento non dovuto, dove per non dovuto si intende quello effettuato nonostante la mancanza dell'obbligazione tributaria per esistenza del diritto alla "sospensiva" (cessione a concessionari) o a causa di interruzione momentanea (perdita di possesso a seguito di furto con formalità annotata al P.R.A.) ovvero definitiva (cancellazione per demolizione annotata al P.R.A.) come nel caso di specie. La legge 28/2/1983 n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni stabilisce che sono soggetti al pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i natanti iscritti nei rispettivi Pubblici Registri. In caso di pagamento doppio, pagamento eccessivo, o pagamento non dovuto, per ottenere il rimborso si deve produrre istanza ad una delegazione ACI, per chi risiede in Campania va inoltrata alla Regione, settore Finanze e Tributi, sezione Tasse automobilistiche. L'obbligo tributario viene sospeso con effetti decorrenti dal periodo successivo a quello della comunicazione del relativo evento all'Amministrazione competente (es. cessione a concessionario per la rivendita) o della sua annotazione al Pubblico Registro Automobilistico (es. perdita di possesso a seguito di furto, cancellazione a seguito di demolizione, ecc.). All'istanza di rimborso è necessario allegare: l'originale della ricevuta di pagamento, la fotocopia di un documento di riconoscimento e del codice fiscale nonché la documentazione attestante la perdita di possesso, la cessione o la cancellazione per rottamazione.
p. Avv. Patrizia Cappiello




