Nel codice civile vigente, entrato in vigore nel 1942, la disciplina sulle distanze occupa il libro che riguarda la proprietà, esso stabilisce che chi vuole piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali. Se gli uni e gli altri non stabiliscono nulla, devono essere osservate le distanze dal confine calcolate nel modo seguente:
3 metri per gli alberi di alto fusto (si devono considerare tali gli alberi il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole come i noci, i castagni, le querce, e simili);
1,5 metri per gli alberi non di alto fusto (si devono considerare tali gli alberi il cui fusto, sorto in altezza non superiore a 3 metri, si diffonde in rami);
mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi, le piante da frutto di altezza non maggiore di 2,5 metri.
Con la sentenza n. 2865 del 2003 la Corte di Cassazione ha esaminato gli aspetti applicativi della disciplina sulle distanze per gli alberi e ha chiarito che gli alberi di alto fusto vanno identificati con riguardo alla specie della pianta, classificata in botanica come di alto fusto. Nel caso in cui, invece, la pianta non è classificata come pianta di alto fusto bisogna considerare lo sviluppo da essa assunto concretamente, considerando se il tronco si ramifica a un'altezza superiore o meno ai 3 metri. Per quanto riguarda la distanza dal confine, poi, la Cassazione ha osservato che il divieto di tenere alberi di alto fusto a meno di 3 metri dal confine, si riferisce anche agli alberi che abbiano solo alcuni tronchi di un'altezza superiore a tale misura. Infatti, la previsione normativa, che mira a impedire che gli alberi danneggino i vicini diminuendo l'aria e la panoramicità, esige una valutazione della pianta nella sua essenza unitaria.
Per quanto riguarda invece la questione delle radici, l'art. 896 cod. civ. considera illegittimo l'addentramento nel fondo altrui delle radici provenienti dagli alberi posti nel fondo vicino e pertanto si ritiene, come sostenuto dalla giurisprudenza, che il proprietario del fondo abbia il diritto di tagliarle.
p. Avv. Patrizia Cappiello




