Luglio 2026 · Anno XXIIIIl mensile gratuito della Penisola Sorrentina
Attualità

Fideiussione

di Redazione · gennaio 2007

Fideiussione

La garanzia prestata è un esempio di fideiussione, cioè un contratto con il quale un soggetto garantisce l'adempimento di un debito altrui, obbligandosi personalmente verso il creditore.

È un contratto naturalmente gratuito, non è previsto infatti alcun corrispettivo per il fideiussore che, quando ha pagato, vanta solo il diritto di regresso contro il debitore. Ha, inoltre, natura solidale: il creditore può rivolgersi indifferentemente al debitore principale o al fideiussore per ottenere l'adempimento, senza seguire alcun ordine di priorità.

Si discute se con la morte del fideiussore si estingue la garanzia o se l'obbligazione passi agli eredi.

Come abbiamo avuto più volte modo di ricordare, l'erede subentra in tutti i rapporti patrimoniali, attivi e passivi, che facevano capo al defunto. Pertanto, non sussistendo alcun motivo per derogare la regola generale della successione degli eredi nei debiti del defunto, l'obbligazione fideiussoria si trasmette iure hereditatis.

Nel nostro caso l'obbligazione assunta dal padre non si è estinta ma si è trasmessa alle figlie che, se, come si presume, hanno accettato l'eredità, dovranno rispondere della garanzia prestata e, quindi pagare.

Una volta adempiuto, se l'amico del padre non vorrà restituire spontaneamente quanto pagato per lui, potranno recuperare il capitale, gli interessi e le spese attraverso un'azione legale, detta di regresso, esercitata direttamente nei confronti del debitore e disciplinata dall'art. 1950 del vigente Codice Civile.

p. Avv. Patrizia Cappiello