Nel nostro ordinamento nessuna norma precisa impone ai coniugi di dare al figlio legittimo il cognome del padre: si tratta solo di un'usanza consolidata nel tempo. L'imposizione esiste invece per il figlio naturale riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori; in caso di riconoscimenti successivi decide il Tribunale per i Minorenni (art. 262 c.c.), e anche l'adottato prende il cognome del coniuge maschio adottante (art. 299 c.c.).
La Corte di cassazione e la Corte Costituzionale (sentenza 61 del 16 febbraio 2006) hanno ribadito che l'attribuzione del cognome paterno è retaggio di una tramontata potestà patriarcale, ma che solo il Parlamento può cambiare la prassi. Da qui l'urgenza di adeguare l'Italia alle legislazioni europee e alle convenzioni internazionali, come quella di New York del 1979 contro le discriminazioni verso la donna.
Un emendamento del 17 gennaio dà ai genitori quattro possibilità: cognome del padre, della madre, oppure entrambi in ordine padre-madre o madre-padre; il figlio con doppio cognome potrà trasmetterne uno solo a scelta. Sul nome invece le regole sono chiare: non si può dare al figlio lo stesso nome del padre né quello di un fratello o sorella viventi; è permesso dare alla figlia il nome della madre; è vietato usare un cognome come nome, più di tre nomi o nomi ridicoli o vergognosi.
Negli altri Paesi europei: in Spagna vige il doppio cognome; in Germania i coniugi possono scegliere un cognome di famiglia; in Gran Bretagna e in Francia le coppie decidono, e in Francia in mancanza di accordo si usa il doppio cognome in ordine alfabetico.
p. Avv. Patrizia Cappiello




