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Attualità

Assegno divorzile

di Redazione · marzo 2007

Assegno divorzile

Certo! Non si può pretendere un contributo assistenziale da altri, quando si ha la possibilità di conseguire con le proprie fonti il tenore di vita stabilito equo dal giudice. L'assegno di divorzio ha natura assistenziale, svolge cioè la funzione di consentire all'ex coniuge di continuare a godere del tenore di vita che aveva in costanza di matrimonio, qualora non abbia mezzi adeguati o non possa procurarseli per motivi oggettivi. Il diritto alla percezione dell'assegno trova ragion d'essere nella disparità delle condizioni patrimoniali degli ex-coniugi. Tali condizioni possono variare incidendo sulle condizioni economiche e, pertanto, giustificando la revisione o anche la revoca dell'assegno. La suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5378/06, si è pronunciata ancora una volta sul tema dell'adeguamento dell'assegno di divorzio, in ragione del verificarsi di circostanze che alterino l'equilibrio raggiunto dalle parti al momento della cessazione degli effetti civili o successivamente alla stessa. L'obbligo a carico dell'ex coniuge di corrispondere l'assegno divorzile non può costituire una limitazione né un impedimento all'assunzione di determinate scelte lavorative o esistenziali. La Corte pone l'accento sul diritto fondamentale della libertà, che si esplica anche nella scelta di disporre liberamente delle proprie energie fisiche e psichiche e che, in alcun modo, può essere mortificato o soppresso dall'obbligo di pagamento di un assegno postmatrimoniale. Tantomeno è concesso al giudice di poter sindacare sulle ragioni che hanno indotto il coniuge ad intraprendere un certo tipo di scelta lavorativa. Al contrario, un sindacato è doveroso qualora sia il coniuge beneficiario a compiere scelte lavorative svantaggiose sul piano economico.

p. Avv. Patrizia Cappiello