Ho ricevuto una bolletta telefonica sproporzionata rispetto al consumo realmente effettuato, posso contestarla, e come?
Certamente. La bolletta è atto unilaterale di natura meramente contabile come la fattura commerciale, inidonea, in quanto documento proveniente della parte che se ne avvale, a fornire, nel giudizio di cognizione, la prova del credito in essa indicato.
Naturalmente è opportuno essere sicuri di non aver effettivamente fatto le telefonate addebitate. L'utente può superare la presunzione di veridicità della contabilizzazione effettuata dalla società di telefonia dimostrando, anche con prova orale, che il consumo effettivo è inferiore a quello indicato nella fattura. L'obbligo regolamentare (art. 12 d.m. n. 484 del 1988) del gestore di effettuare addebiti di traffico sulla base delle indicazioni del contatore centrale non può risolversi in un privilegio probatorio, basato sulla non contestabilità del dato recato in bolletta, incombe infatti al detto gestore dimostrare la corrispondenza tra il dato fornito dal contatore ed il dato trascritto nella fattura mediante la documentazione del traffico telefonico relativo all'utenza.
L'utente ben può, in difetto, esercitare il proprio diritto di contestazione e controllo, con prova libera a carattere anche presuntivo sulle circostanze del normale esercizio dell'utenza e dell'impossibilità che terzi ne abbiano fatto un uso anomalo. La contestazione va fatta preferibilmente a mezzo lettera raccomandata con la quale si intima al gestore di fornire liberatoria delle somme contestate.
p. Avv. Patrizia Cappiello




