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Attualità

Quesiti Legali: revoca della donazione per ingratitudine

di Redazione · ottobre 2007

Quesiti Legali: revoca della donazione per ingratitudine

La donazione può essere revocata per ingratitudine del donatario o per sopravvenienza di figli del donante. I casi di ingratitudine non sono tassativamente indicati dalla legge, a titolo esemplificativo si ha ingratitudine quando il donatario abbia commesso uno dei gravi delitti indicati dall'art. 463 cod. civ.(omicidio, tentato omicidio, calunnia, falsa testimonianza), abbia arrecato grave pregiudizio al patrimonio del donante con la propria condotta dolosa, abbia omesso di prestare allo stesso gli alimenti od, infine, si sia reso colpevole di ingiuria grave nei confronti di quest'ultimo. Nel caso di specie non sembra che la condotta posta in essere rientri nelle prime tre ipotesi considerate, non avendo i vostri figli commesso alcun fatto delittuoso ai vostri danni né arrecato al vostro patrimonio volontariamente, un grave pregiudizio, sicché resta da esaminare l'ultimo presupposto.

Orbene, occorre ricordare che l'ingiuria è il fatto lesivo dell'onore altrui commesso riferendosi all'indirizzo di altri con epiteti offensivi o con frasi dal contenuto inequivocabilmente diretto a cagionare pregiudizio al patrimonio morale della persona offesa. L'ingiuria grave richiesta, ex art. 801 cod. civ., quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, pur mutuando il suo significato intrinseco dal magistero penale è da questo autonoma sotto il profilo della concreta rilevabilità, risultando, piuttosto, connessa ad una valutazione sociale ed etica del comportamento, che andrà rivolto, per l'effetto, contro la sfera morale e spirituale del donante in modo diretto ed esplicito, secondo manifestazioni e connotazioni di gravità e di potenzialità offensiva non soltanto oggettive, ma anche (e soprattutto) disvelanti un reale e perdurante sentimento di avversione, espressione di una ingratitudine verso il beneficiario tale da ripugnare alla coscienza comune.

La revoca della donazione richiede che venga instaurato un vero e proprio giudizio assistiti da un legale che provveda a redigere, notificare ed iscrivere a ruolo una citazione in cui si chiede al Tribunale di revocare la donazione e, naturalmente, curi l'iter processuale. Quanto ai termini, è necessario agire entro un anno dal giorno in cui il donante è venuto a conoscenza del fatto.

Con la sentenza di revoca si viene a togliere efficacia a un atto perfetto, che ha già prodotto effetti giuridici, la donazione viene rimossa con effetto dal giorno della domanda giudiziale: il donante non riacquista automaticamente i beni donati, ma il donatario deve restituirli, oppure, in caso di alienazione, deve corrisponderne il valore, sempre con riferimento al tempo della domanda giudiziale di revoca; il donatario deve inoltre restituire, in ogni caso, anche i frutti che sono maturati dopo la domanda giudiziale di revoca.

p. Avv. Patrizia Cappiello