Ho sentito parlare di un "bonus per gli Incapienti". Quali sono i requisiti per ottenerlo e quale procedura bisogna seguire? Il Decreto Legge n. 159/2007 ha previsto per i soggetti a basso reddito un "bonus" pari ad euro 150 per se stessi ed euro 150 per ogni familiare fiscalmente a carico. Il requisito principale per averne diritto è quello di avere avuto per l'anno d'imposta 2006 una imposta netta pari a zero ed un reddito inferiore a 50.000 euro. I soggetti che possono beneficiarne sono i lavoratori dipendenti o percettori di redditi assimilati, pensionati, coloro che percepiscono assegni dal coniuge separato o divorziato, autonomi, titolari di redditi d'impresa o di partecipazione. Se un soggetto ha avuto nel 2006 un'imposta uguale a zero ma è a carico di un altro soggetto questi ne è escluso, in quanto il bonus viene percepito da chi lo ha a carico. La richiesta può essere fatta direttamente dal soggetto, se questi ha un sostituto d'imposta, oppure attraverso la dichiarazione dei redditi, od infine, attraverso una richiesta specifica da presentare all'Agenzia delle Entrate.
Sono proprietario di un piccolo appartamento che vorrei affittare. È vero che è necessario versare un' imposta per la registrazione del contratto? Le modalità di tassazione dei contratti di locazione, ai fini dell'imposta di registro, variano a seconda della tipologia di immobile. Quando si stipula un contratto di locazione per fabbricati da utilizzare come abitazione, si deve pagare l'imposta di registro nella misura del 2 per cento del canone annuo moltiplicato per il numero delle annualità. Lo stesso trattamento si applica alla locazione del box o della cantina (pertinenza), annessi al fabbricato di tipo residenziale locato. Non è dovuta l'imposta di registro sul deposito cauzionale eventualmente versato dall'inquilino; è dovuta, invece, nella misura dello 0,50%, quando il deposito cauzionale è versato da un terzo estraneo al rapporto di locazione. Tutti i contratti di locazione e affitto di beni immobili devono essere obbligatoriamente registrati, qualunque sia l'ammontare pattuito. L'obbligo di registrazione non sussiste se il contratto non supera i trenta giorni di durata. La registrazione va effettuata entro trenta giorni dalla data di stipula del contratto, ovvero da quando esso viene sottoscritto dalle parti; bisogna, quindi, fare attenzione a non confondersi con la data di inizio locazione dell'immobile. Il pagamento dell'imposta di registro spetta al locatore ed al conduttore in parti uguali, oppure in base a quanto deciso nel contratto, ma entrambi rispondono in solido del pagamento dell'intera somma dovuta per la registrazione.
Dott. Commercialista Elena Scotti




