Innanzitutto deve controllare la fondatezza della pretesa tributaria, analizzando la richiesta effettuata dall'Ente e confrontandola con gli eventuali versamenti dovuti e/o effettuati. Se si riconosce la validità della contestazione, si può regolarizzare la propria posizione mediante il pagamento di una sanzione ridotta, oltre all'imposta in questione e agli interessi. La regolarizzazione deve avvenire entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione in modo da vedere ridotta la sanzione rispetto a quella ordinaria prevista del trenta per cento, ad un terzo, se si tratta di un controllo automatico (art. 36 bis D.P.R. 600/73 e art.54 bis D.P.R. 633/72), a due terzi, se la comunicazione deriva da controllo formale (art.36 ter D.P.R. 600/73). I versamenti vanno effettuati presso le banche, gli uffici postali, o il concessionario per la riscossione tramite il modello F24 predisposto già dalla comunicazione. Non è possibile rateizzare le somme richieste con avvisi d'irregolarità; la rateizzazione è prevista solamente con la notifica della cartella esattoriale che determina l'iscrizione a ruolo delle somme. Nel caso in cui si ritenga infondata la pretesa tributaria, ci si può rivolgere ad un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate, fornendo la documentazione comprovante la correttezza dei dati dichiarati in via di autotutela.
Dott. Comm. Elena Scotti




