La vicenda è disciplinata dall'art. 896 del Codice Civile, a norma del quale i frutti naturalmente caduti dai rami protesi sul fondo del vicino, appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti. Tale regola è valida a meno che gli usi locali non dispongano diversamente. Nel caso in esame gli usi, cioè le abitudini, hanno sempre permesso di prendere per sé le noci del vicino cadute nel cortile. Tuttavia, se si vogliono evitare litigi o incomprensioni come quella prospettata, invocando il già citato articolo, il proprietario del fondo su cui sporgono i rami può costringere il vicino a tagliarli, e può egli stesso recidere le radici che si addentrano nel suo fondo. Il proprietario degli alberi che si affacciano sull'altrui terreno ha il diritto di mantenerli se il vicino glielo permette, si parla in questo caso di un diritto di servitù, che rappresenta una comodità del fondo, cosiddetto dominante. Tuttavia, il diritto prospettato non potrà mai divenire stabile con l'acquisto per usucapione, vale a dire per un uso protratto nel tempo, e tanto in quanto il proprietario del fondo su cui si protendono i rami potrà in qualsiasi momento costringerlo a tagliarli. Diversa è l'ipotesi di alberi che sorgono sul confine, questi si presumono comuni ai due fondi, salvo titolo o prova contrari, ed i loro frutti vanno divisi fra i proprietari.
Avv. p. Patrizia Cappiello




