Il ricorso contro una cartella di pagamento non comporta automaticamente la sospensione della riscossione da parte del Concessionario.
Pertanto, il contribuente che ha presentato un formale ricorso contro la cartella è opportuna che richieda, nel ricorso al Giudice (Tributario o Ordinario), la sospensione della riscossione al fine di evitare che il Concessionario, trascorso il termine utile per il pagamento (60 giorni dalla notifica) attivi le procedure cautelari ed esecutive di recupero (ad es. fermo auto, ipoteca, pignoramento immobiliare) nei confronti del Contribuente che ha attivato ricorso. La sospensione blocca pertanto l'attività di riscossione del Concessionario in attesa della decisione sul ricorso che, talvolta, viene prodotta anche dopo anni dalla istanza. Per i tributi erariali (Irpef, Iva, Registro, ecc..) la legge prevede che la sospensione possa essere richiesta anche all'Agenzia delle Entrate presentando un apposita istanza in carta libera, con allegata una copia della cartella impugnata, nonchè una copia del ricorso prodotto al Giudice.
Dott. Commercialista Elena Scotti




