La compagnia che gestisce il mezzo pubblico in caso di sciopero non preavvisato, o di ritardo non dovuto a forza maggiore o a ragioni non imputabili al vettore, è responsabile dei disagi causati ai passeggeri. Questi potranno chiedere il rimborso del prezzo del biglietto ed il risarcimento dei danni patiti, fra cui ultimi rientra anche il danno morale e quello alla salute, anche minimo, quali lo stato d'ansia, il senso di soffocamento o affaticamento, e la cui misura verrà determinata equitativamente dal Giudice. Per ottenere il risarcimento sarà necessario citare in giudizio la compagnia che gestisce il trasporto, questa a sua volta avrà facoltà di rivalersi sui singoli dipendenti che hanno determinato la mancata partenza del mezzo (autobus, tram, metropolitana), per l'assenza del quale il consumatore ha subito il danno.
Avv. p. Patrizia Cappiello - p.cappiello@libero.it



