LEGGE > L'acquirente dell'appartamento che ho alienato pretende che io paghi le spese di ristrutturazione che deve affrontare e che sono state deliberate dall'assemblea condominiale dopo la vendita. Quando si tratta di spese necessarie per la conservazione delle parti comuni, se il condominio ha deliberato dopo la vendita dell'appartamento, è l'acquirente, quindi il nuovo condomino, a doverle pagare. Tuttavia, è utile tenere presente che, nei confronti del condominio, il precedente proprietario ed il nuovo proprietario sono obbligati in solido al pagamento degli oneri condominiali relativi all'anno in corso ed all'anno precedente all'acquisto.
LEGGE > Sono proprietario di un appartamento in uno stabile composto da tre appartamenti. La mia casa, l'unica esposta a est, presenta lungo le corrispondenti pareti, muffa e condensa. Vorrei sapere se le spese per eliminare tale problema sono solo a mio carico. Se dal titolo di proprietà non risulta diversamente, i muri maestri sono parte comuni dell'edificio, pertanto a farsi carico delle infiltrazioni di umidità devono essere tutti i condomini, anche quelli le cui unità immobiliari non affacciano sul lato interessato all'inconveniente, in proporzione ai millesimi di proprietà. Avv. p. Patrizia Cappiello
FISCO > Aumento del limite massimo detraibile degli interessi passivi su mutui - La legge finanziaria del 2008 ha innalzato l'importo massimo di interessi passivi, relativi a mutui ipotecari stipulati per l'acquisto dell'abitazione principale, da € 3615.20 ad € 4000.00. Su tali importi si calcola una detrazione del 19%. Tale disposizione è entrata in vigore dal 1° gennaio 2008, pertanto, si applica già nella dichiarazione dei redditi di quest'anno. Si noti che l'innalzamento del limite massimo detraibile prescinde dalla data di stipula del mutuo. Di conseguenza, il nuovo limite di €4000.00 è applicabile non solo ai mutui stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2008, ma anche ai mutui contratti in anni precedenti. Rimangono invariati gli importi massimi detraibili per quanto riguarda i mutui ipotecari su immobili diversi dall'abitazione principale. Nel caso di estinzione del mutuo relativo all'acquisto dell'abitazione principale e stipula di un nuovo mutuo ipotecario, il diritto alla detrazione si conserva esclusivamente se l'importo del mutuo risulta non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare del mutuo originale, maggiorata delle spese e degli oneri correlati. Se il nuovo mutuo è maggiore dell'importo residuo del vecchio, la detrazione continua a sussistere in riferimento agli interessi passivi relativi alla parte di mutuo effettivamante destinata alla copertura dell'importo residuo del vecchio mutuo ancora da rimborsare. Dott. Commercialista Elena Scotti



