Sgombriamo subito il campo da possibili equivoci: la bicicletta è definita dal Codice della Strada come veicolo, e come tale obbliga il ciclista al pieno rispetto delle norme che regolano la circolazione, pena l'applicazione delle multe elevate nei confronti degli altri veicoli. Nella categoria precedentemente composta solo dai veicoli con due o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare sono stati recentemente compresi anche i velocipedi a pedalata assistita con motore elettrico. Nel caso in cui la bicicletta sia portata a mano, e solo in questo caso! i ciclisti appiedati sono assimilabili ai pedoni e pertanto non sono soggetti alle norme relative ai conducenti di veicoli. La legge prevede, inoltre, che anche in caso di infrazioni al codice della strada sulle due ruote a pedali ci sia la possibilità di perdere punti dalla patente automobilistica, se il ciclista ne è in possesso. Questo da un lato crea una disparità tra chi ciclista, possiede una patente di guida ed è sanzionabile, e chi invece non la possiede, e quindi non è sanzionabile, ma d'altro canto dovrebbe rappresentare uno strumento di persuasione al rispetto delle regole e del buon senso.
Avv. p. Patrizia Cappiello - p.cappiello@libero.it




