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Attualità

Corpi estranei nel piatto: responsabile il legale rappresentante del ristorante

di Redazione · settembre 2009

Corpi estranei nel piatto: responsabile il legale rappresentante del ristorante

La presenza di un corpo estraneo negli alimenti destinati al consumo rientra nell'ipotesi contravvenzionale della lettera d) dell'art. 5 della legge 283 del 1962, in quanto compromette la qualità igienica che il prodotto alimentare deve possedere. La giurisprudenza conosce numerosi casi di questo tipo, dalla presenza del pezzo di metallo o del sassolino nella pasta all'insetto in una bibita o nel panino o nell'insalata e così via.

La responsabilità grava sul legale rappresentante dell'esercizio di ristorazione, anche se non ha preparato personalmente la pietanza. Infatti, è indubbio che il titolare di un ristorante, anche se non predispone personalmente le portate gastronomiche, deve sempre e comunque curare la igienicità degli alimenti che finiscono nel piatto del consumatore, da una parte predisponendo un piano di sicurezza, volto a dettare le regole idonee a evitare inconvenienti del tipo di quello occorso, dall'altra sorvegliando le operazioni dei lavoranti e la piena conformità delle materie prime da utilizzate. La responsabilità, infatti, non viene meno se il corpo estraneo si trova nelle materie prime utilizzate perchè una volta che un prodotto confezionato viene aperto per l'uso gastronomico cessa la ragione di impunità che salvaguarda la posizione del mero rivenditore, mentre l'utilizzatore, diretto o indiretto, della merce si assume la responsabilità che la stessa sia igienicamente conforme a quanto prescritto.

Avv. p. Patrizia Cappiello - p.cappiello@libero.it