La legge consente agli sposi di scegliere tra due regimi patrimoniali: la comunione dei beni o la separazione dei beni. Tale scelta può essere effettuata sia in sede di rito civile che religioso: al termine della cerimonia il sacerdote o l'ufficiale di stato civile annoterà tale decisione sull'atto di matrimonio. Se gli sposi non espliciteranno alcuna scelta, dal 20 settembre 1975 legge 19 maggio 1975 n. 151 - nuovo diritto di famiglia - per legge il regime patrimoniale legale della famiglia sarà in automatico la comunione dei beni. La scelta del regime patrimoniale può essere modificata con atto pubblico di fronte ad un notaio in qualsiasi momento della vita matrimoniale.
Rientrano nella comunione tutti i beni acquistati dai coniugi, congiuntamente o separatamente dopo il matrimonio, che si ritengono, pertanto, appartenere in parti uguali, ad entrambi. Nello specifico fanno parte della comunione: acquisti compiuti dai coniugi dopo il matrimonio, indipendentemente da chi li abbia effettivamente acquistati e pagati; aziende gestite da entrambi e, comunque costituite dopo il matrimonio; utili ed incrementi di azienda di proprietà di uno solo, anteriormente al matrimonio, ma gestita da entrambi; risparmi accantonati durante la vita matrimoniale. Rientrano nel patrimonio comune, anche i debiti, sia se contratti congiuntamente dai coniugi che contratti separatamente, come ad esempio quelli relativi al mantenimento della famiglia o all'educazione dei figli, nonché, gli oneri gravanti sui singoli beni al momento del loro acquisto, si pensi in merito, come esempio, ad un ipoteca sulla casa.
Scegliere come regime patrimoniale la comunione dei beni vuol dire che tutti i beni acquistati dopo le nozze sono di proprietà di entrambi i coniugi. Rimarranno invece di proprietà esclusiva di ciascun coniuge: i beni posseduti da prima delle nozze; eredità o donazioni, anche se avute dopo il matrimonio; beni personali e i loro accessori; beni necessari all'esercizio della propria professione; risarcimenti per danni fisico subito, ad esempio indennizzi assicurativi o pensione di invalidità; il ricavato della vendita di uno dei beni suddetti.
In caso di vendita di immobili o altri atti di amministrazione straordinaria, è necessario il consenso di entrambi gli sposi. In caso di disaccordo, sarà il giudice a decidere se l'atto voluto da uno solo dei coniugi è necessario all'interesse della famiglia o dell'azienda familiare. Lo scioglimento della comunione dei beni si verifica nei casi di: morte di uno dei coniugi; annullamento del matrimonio, separazione, divorzio; decisione di entrambi i coniugi di cambiare il regime patrimoniale; fallimento di uno dei coniugi; separazione giudiziale dei beni.
Dott. Commercialista Elena Scotti




