Nel nostro paese vige il principio del libero mercato, l'organizzazione economica è caratterizzata dalla libertà di concorrenza. Questo importante principio è sancito dalla Carta costituzionale che all'art. 41, 1° comma, stabilisce che l'iniziativa economica privata è libera. In realtà la libertà di mercato trova dei forti limiti nell'esistenza dei monopoli legali, nonché nella necessità di autorizzazioni per l'esercizio di alcune imprese e nella previsione di severi controlli da parte della Pubblica Amministrazione. È il caso delle tabaccherie, che devono trovarsi ad una distanza minima rispetto alle altre rivendite e rispettare criteri di opportunità economica, in particolare occorre verificare il livello delle vendite dei congeneri viciniori, al fine di individuare l'incidenza di tale istituzione sulla produttività delle rivendite già in funzione, nonché se la potenziale produttività del nuovo esercizio sia tale da giustificarne l'impianto.
Per quanto concerne le distanze fra rivendite la misurazione deve essere effettuata seguendo il percorso pedonale più breve e rispettare i seguenti limiti: a) nei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, non inferiore a m. 200; b) nei Comuni con popolazione da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti, non inferiore a m. 250; c) nei Comuni con popolazione da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti, non inferiore a m. 300; d) nei Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, non inferiore a m. 200. In ogni caso deve essere osservato anche il rapporto proporzionale fra la popolazione residente ed il numero delle rivendite (una per ogni 1.500 abitanti o frazione non inferiore a 800 abitanti); e) nelle località sparse e distanti almeno m. 1.500 dal centro abitato e m. 600 dalla più vicina rivendita, è facoltà dell'Ispettorato compartimentale procedere all'istituzione della nuova tabaccheria, prescindendo dalla produttività minima.
Avv. Patrizia Cappiello



