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Attualità

Quesiti legali - L'istituto della mediazione

di Redazione · aprile 2010

L'istituto della mediazione, introdotto con il recente Decreto Legislativo n. 28/2010, nasce come forma di alleggerimento della grossa mole di cause che oberano i Tribunali. È una figura stragiudiziale che dovrebbe rappresentare un'alternativa al giudizio ordinario e assicurare tempi celeri alla giustizia.

Il decreto legislativo verrà applicato entro 12 mesi dalla sua pubblicazione, il che vuol dire che la mediazione sarà obbligatoria, in quanto condizione di procedibilità del giudizio, per le controversie successive al 20 marzo 2011.

Chi vorrà esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, dovrà preliminarmente esperire il procedimento di mediazione. Nella sostanza, prima si dovrà tentare la mediazione, solo dopo, se l'esito sarà negativo, si potrà percorrere la via giudiziale.

La peculiarità della mediazione è rappresentata da tempi piuttosto celeri, infatti dovrebbe concludersi in uno spazio temporale non superiore ai 4 mesi.

Quanto agli organismi deputati alla mediazione, devono ancora essere regolamentati, al momento possono svolgere la mediazione gli organismi già riconosciuti dal Ministero della Giustizia per la conciliazione societaria.

All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo di mediazione designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre quindici giorni dal deposito della domanda. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari. Il procedimento si svolge senza particolari formalità e prevede costi ridotti e proporzionali al valore della controversia.

Perché si possano avere dei risultati positivi, sarà estremamente importante la figura del mediatore, un vero e proprio facilitatore nel raggiungimento dell'accordo, che dovrà cercare di comporre la controversia e potrà formulare la proposta di conciliazione alle parti anche in caso di mancata intesa tra le stesse.

Avvocato Patrizia Cappiello