La targa di uno studio professionale è soggetta all'imposta sulla pubblicità quando è esposta in un luogo aperto al pubblico, come può essere una strada o un cortile condominiale, ed ha una superficie superiore ai trecento centimetri quadrati.
Questa è la decisione cui è pervenuta la Corte di Cassazione con la Sentenza n. 22572/2008, che si è trovata a dover risolvere una complessa diatriba sull'applicabilità della disciplina sulla pubblicità alle targhe che segnalano uno studio professionale.
"Al riguardo – ha precisato la Corte di Cassazione - l'imposta sulla pubblicità si applica quando i mezzi pubblicitari siano esposti in luoghi pubblici o aperti al pubblico o, comunque, siano percepibili da tali luoghi. Il presupposto dell'imponibilità va ricercato nell'astratta possibilità del messaggio, in rapporto all'ubicazione del mezzo, di avere un numero indeterminato di destinatari, che diventano tali solo perché vengono a trovarsi in quel luogo determinato. Il detto presupposto sussiste, pertanto, rispetto ad una targa indicativa di uno studio esposta in un cortile, il quale, pur se privato, debba ritenersi aperto al pubblico, perché accessibile durante il giorno ad un numero indeterminato di persone".
Il D.lgs. n. 507/93 dispone l'esenzione del pagamento per le targhe inferiori ai trecento centimetri quadrati e per quelle apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro. Inoltre, godono parimenti dell'esenzione le targhe la cui esposizione sia obbligatoria per legge.
Avvocato Patrizia Cappiello



