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Quesiti legali

di Redazione · luglio 2010

Quesiti legali

Quando si consegna un oggetto al guardaroba si instaura un vero e proprio contratto di deposito da cui derivano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1784 del Codice Civile, una serie di responsabilità per cose date in custodia. Tale principio si applica agli albergatori, ai titolari di stabilimenti balneari, di ristoranti, pensioni e simili.

Vi è sicuramente una responsabilità piena dell'albergatore quando vi è un guardaroba adibito al deposito ed alla custodia dei vestiti, nel caso ad esempio una signora consegni la pelliccia al cameriere perché venga portata in guardaroba e poi la pelliccia venga rubata o danneggiata.

Vi è responsabilità anche quando non c'è guardaroba ma l'albergatore accetti in consegna la cosa o gli abiti della cliente per depositarli in un attaccapanni posto in un luogo non direttamente controllabile dalla stessa, ma pur sempre posto all'interno dei locali dell'esercizio.

Invece sussiste un concorso di colpa della cliente nel caso in cui il cameriere di un ristorante, sprovvisto di guardaroba, si limiti ad appendere la pelliccia ad un appendiabiti, prestando alla cliente una mera cortesia, e l'abito resti in un luogo facilmente controllabile ed accessibile dalla stessa. Infine, non vi è alcuna responsabilità dell'albergatore nel caso in cui le cose della cliente rimangano e possano rimanere sotto la sua diretta vigilanza, ad esempio quando vengono lasciate sullo schienale di una sedia adiacente oppure su di una panca vicino al tavolo di consumazione del pranzo.

Avvocato Patrizia Cappiello