Il 20 marzo 2010 è entrato in vigore il decreto legislativo n. 28/2010 che ha modificato, in parte, il processo civile ed istituito la mediazione obbligatoria, ovvero la pratica di tentare una conciliazione col supporto di organismi esterni, che hanno il compito di proporre la risoluzione di una controversia ma non l'autorità di imporre una soluzione, che è propria del Giudice. La finalità del nuovo istituto è quella di deflazionare il sistema giudiziario rispetto al carico degli arretrati ed al rischio di accumulare nuovi ritardi, tuttavia, ad oggi, non è una prassi consolidata, anche perché diverrà obbligatorio soltanto dal mese di marzo dell'anno 2011, salvo ulteriori proroghe. Gli organismi di mediazione a cui potersi rivolgere sono quegli enti, pubblici o privati, abilitati a svolgere il procedimento di conciliazione, iscritti nell'apposito registro istituito presso il Ministero della Giustizia ed individuabili sul sito internet www.giustizia.it. Attualmente, in Italia, risultano iscritti diversi organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione ma il loro numero, nei prossimi mesi, è destinato ad aumentare in maniera esponenziale. Chiunque può accedere alla mediazione, non sono previste formalità particolari ed è sufficiente presentare un'istanza presso l'organismo competente, indicando: l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa. Il procedimento di mediazione dovrebbe avere una durata di quattro mesi e seguire il seguente iter: 1. viene presentata la domanda di mediazione; 2. il responsabile dell'organismo designa un mediatore, fissando il primo incontro tra le parti non oltre quindici giorni dopo il deposito della domanda; 3. viene data comunicazione all'altra parte; 4. il mediatore cerca un accordo amichevole; Se si raggiunge l'accordo, il mediatore redige processo verbale che viene sottoscritto dalle parti e, accertata la regolarità formale, viene omologato dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede l'organismo di mediazione. Se il tentativo ha esito negativo, il mediatore redige un verbale indicando la sua proposta di conciliazione e le ragioni del mancato accordo. In tal caso la risoluzione della controversia richiederà un giudizio innanzi alle Autorità Giudiziarie competenti.
Avvocato Patrizia Cappiello Piazza della Repubblica n. 26 Parco Corsicato Sc. B



