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Attualità

Chiedi all'esperto: l'assegno scoperto

di Redazione · settembre 2011

Chiedi all'esperto: l'assegno scoperto

Quando l'assegno viene presentato all'incasso in tempo utile e risulta scoperto può essere protestato attraverso il cosiddetto procedimento di protesto, con il quale viene dichiarato pubblicamente, da parte di un notaio o di un ufficiale giudiziario, il mancato pagamento della somma indicata. Il protesto comporta a carico del protestato l'applicazione di una sanzione amministrativa e l'iscrizione nell'archivio informatizzato istituito presso la Banca d'Italia, con il conseguente divieto di emettere assegni per la durata di sei mesi.

La dichiarazione di mancato pagamento dell'assegno scoperto può essere fatta anche dal trattario, cioè dalla Banca che deve pagare, in tal caso si ha una "constatazione equivalente".

Il portatore dell'assegno può pretendere, oltre all'importo dell'assegno, gli interessi legali, calcolati dal giorno della presentazione all'incasso, nonché le eventuali spese relative al protesto o alla constatazione equivalente.

Se l'assegno non presenta girate il portatore, per ottenere la somma che gli spetta, deve agire direttamente contro il traente, in questo caso non sono necessarie particolari formalità e si può dare inizio ad un'azione esecutiva in quanto l'assegno, al pari della cambiale, è un titolo esecutivo. Se invece l'assegno è stato girato, il portatore può agire attraverso un'azione detta "di regresso" contro il traente, i giranti ed i loro eventuali avallanti, individualmente o congiuntamente e senza dover necessariamente osservare l'ordine nel quale si sono obbligati. In questo caso sarà necessario che l'assegno sia stato presentato tempestivamente e che sia stato levato il protesto o sia stata emessa la dichiarazione di constatazione equivalente. L'azione di regresso si prescrive in sei mesi dalla scadenza del termine di presentazione dell'assegno al pagamento.

Avv. Patrizia Cappiello