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Il gestore del supermercato è considerato il custode dei locali ove si svolge la vendita, con la conseguenza che risponde dei danni causati dalle cose in custodia.
Questa fattispecie di responsabilità è stabilita dall'art. 2051 c.c. e si fonda, secondo il più recente orientamento della dottrina, condiviso anche dalla giurisprudenza, non su un comportamento o un'attività del custode, ma su una relazione (di custodia appunto) intercorrente tra questi e la cosa dannosa.
La diligenza richiesta alla clientela di un supermercato è quella media ed il titolare di un grande magazzino ha certamente l'obbligo di rimuovere dal pavimento eventuali sostanze scivolose, così impedendo eventi dannosi per i clienti.
Ad ogni buon conto, prima di assegnare colpe e responsabilità, è necessario stabilire se l'evento derivi in tutto o in parte dal comportamento dello stesso danneggiato, se, ad esempio, il liquido disperso per terra era visibile o la sua presenza era stata comunicata (dai commessi o con un cartello), la caduta è addebitabile alla negligenza dell'infortunata. In questo caso, infatti, il comportamento tenuto dalla cliente ha interrotto il nesso eziologico tra la cosa e l'evento con la conseguenza dell'esclusione di responsabilità del custode.
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