Il contratto di vendita in questione è un vitalizio, per il quale l'acquirente si impegna a pagare il prezzo sotto forma di rendita durante tutta la vita dei venditori. La rendita può essere costituita, come nel caso di specie, dall'impegno di assistenza materiale e morale nei confronti dei genitori venditori.
Caratteristica del vitalizio è la massima libertà di elaborare le forme e le modalità della rendita. È infatti possibile e, di fatto, molto frequente, prevedere un obbligo di assistenza molto ampio, comprensivo praticamente di tutto, e cioè dell'obbligo di fornire vitto, alloggio, abbigliamento, cure mediche, farmaci, fino ad arrivare anche a formule che impongano all'obbligato di garantire all'assistito assistenza morale ed il medesimo tenore di vita raggiunto al momento della stipula.
Il vitalizio potrebbe essere impugnato dopo la morte dei genitori per lesione di legittima solo se si dovesse configurare una sproporzione fra il valore della prestazione assistenziale ed il bene ceduto. Più precisamente, sarebbe necessario non solo la sussistenza di una sproporzione tra le prestazioni, ma anche la significativa entità di tale sproporzione, unita alla sua consapevolezza da parte dei venditori, indotti al trasferimento del bene dalla volontà di nascondere una donazione.
Avv. Patrizia Cappiello



