Il cliente può chiedere il risarcimento al negoziante solo se ha affidato la propria borsa ad una commessa. Per avere diritto al risarcimento non si può lasciare la borsa incustodita o appoggiata da qualche parte, ma è necessario provare che la si è affidata a qualcuno, non è necessaria la materiale consegna del bene, essendo sufficiente che esso sia stato posto nella sfera di controllo dell'affidatario. In questo caso si ha un vero e proprio contratto di deposito ai sensi dell'art. 1766 c.c.: "il deposito è il contratto con il quale una parte riceve dall'altra una cosa mobile con l'obbligo di custodirla e di restituirla in natura".
Se si prova la stipulazione del contratto, il negoziante sarà senz'altro tenuto a risarcire il danno, salvo che provi di aver adottato tutte le misure per evitare il furto.
Al contrario, se non c'è la consegna, o la messa a disposizione materiale, non c'è contratto e, quindi, neanche responsabilità. È il caso, ad esempio, in cui l'oggetto rubato era stato lasciato su un bancone o in un camerino, infatti il gestore di un negozio non può essere chiamato a rispondere del furto di oggetti introdotti dal cliente e negligentemente lasciati in giro o in una cabina di prova.
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