Oggigiorno l'affidamento dei figli è quasi sempre condiviso tra i coniugi, ma è esperienza comune che i minori restino a vivere presso uno solo dei genitori, quest'ultimo, definito genitore collocatario, riceverà dall'altro il contributo al mantenimento della prole.
Siffatto mantenimento ha carattere generale e viene solitamente calcolato tenendo conto delle esigenze dei figli durante un intero anno, pertanto l'assegno mensile costituisce una rata (appunto mensile) di una cifra annuale.
Il genitore non affidatario non può ritenersi sollevato dall'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento, o libero di versare una somma minore, per il tempo in cui i figli si trovano presso di lui perché il contributo al mantenimento non ha natura di semplice rimborso delle spese sostenute nel mese corrispondente.
Infatti il genitore collocatario deve sopportare spese generali e di organizzazione domestica indipendentemente dalla temporanea assenza dei figli.
Il mantenimento può essere sospeso o ridotto proporzionalmente soltanto se dagli atti giudiziari emerge in maniera chiara (ma è ipotesi assai improbabile) che nel caso specifico il contributo al mantenimento sia stato previsto, calcolato e liquidato in relazione alle esigenze mensili della prole.
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