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Mio marito può rinunciare all'eredità del padre, morto da poco, chiedendo in cambio ai fratelli di occuparsi della madre ancora in vita?

di Redazione · febbraio 2014

Mio marito può rinunciare all'eredità del padre, morto da poco, chiedendo in cambio ai fratelli di occuparsi della madre ancora in vita?

La rinuncia all'eredità è una dichiarazione, che va fatta davanti ad un Notaio o al Cancelliere del Tribunale, con la quale l'erede dichiara di non volere accettare l'eredità. La rinuncia deve essere frutto di una scelta libera e non deve prevedere alcun termine, limitazione o condizione, quindi non si può dichiarare "rinuncio all'eredità di mio padre a condizione che i miei fratelli si occupino di mia madre superstite".

Per poter assicurare ai fratelli una somma per assistere la madre Suo marito non deve rinunciare all'eredità del padre con un atto di rinuncia, ma deve cedere loro la sua quota, in pratica deve accettarla con atto pubblico e contestualmente donarla ai fratelli con l'obbligo di usarla, in caso di bisogno, per assistere la madre (cd. donazione modale). Tuttavia, quest'operazione non libera completamente il donante dalla possibilità di dover in futuro provvedere ai bisogni del genitore anziano se la somma già versata non è stata sufficiente a coprire le eventuali necessità sopravvenute.

Invero, i genitori in stato di bisogno hanno diritto di ricevere un assegno alimentare da parte dei figli (articolo 433 codice civile). Tale diritto è subordinato alla duplice condizione dello stato di bisogno del genitore e della impossibilità che questi sia in grado di provvedere al proprio mantenimento. La quantificazione degli alimenti viene fatta in proporzione al bisogno di chi li domanda ed alle condizioni economiche di chi deve somministrarli.

Inoltre va ricordato che rientra nel reato di abbandono di persone incapaci (articolo 591 codice penale) ed è quindi penalmente perseguibile, il figlio che non assista i propri genitori incapaci di provvedere a se stessi per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa.

Avv. Patrizia Cappiello Lo studio è sito in Piano di Sorrento (NA) Corso Italia, 196 sc B Parco degli Ulivi p.cappiello@libero.it cell. 3391970892