Per legge non spetta nessun diritto ai figli di primo letto del coniuge defunto. Rispetto ad essi, infatti, non vi è un rapporto di parentela e come tali non vi possono essere pretese successorie. Solo un testamento in loro favore potrebbe far conseguire diritti su beni della zia dopo la sua morte. Gli stessi figli non potranno neppure rivendicare alcunché sulla pensione che, come coniuge superstite, la zia avesse percepito, fatta eccezione per l'ipotesi in cui alla data del decesso i figli del marito fossero o minorenni o studenti a carico del genitore o inabili al lavoro e a carico del genitore. I beni della zia al momento della sua morte verranno divisi secondo le sue volontà se ha lasciato un testamento, ovvero in parti uguali fra gli eredi legittimi, quindi i fratelli e le sorelle. Nel caso in cui i fratelli e le sorelle fossero premorti diventeranno eredi i rispettivi figli in quote pari come se ereditassero dal genitore.
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